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Martedì 04 agosto 2009

Sulla responsabilità dell'organizzatore di viaggi turistici

 

L'organizzatore di viaggi turistici é tenuto ad una condotta che non superi il livello medio di diligenza. Pertanto, una volta informato il viaggiatore, delle prestazioni promesse, e messo a disposizione di questi il cd.opuscolo informativo menzionato dall'art. 9 del decr.leg.vo n.111/95, che contempla tra le informazioni generali quelle sole notizie, di carattere per lo più amministrativo, necessarie per recarsi all'estero e indicato nel documento di viaggio i servizi forniti e le condizioni atte a giustificarne l'annullamento, nulla più incombe al detto organizzatore per dimostrare di aver adempiuto con la dovuta diligenza ai suoi obblighi. Inoltre, ai fini dell'accertamento della responsabilità della compagnia di viaggio, al danneggiato incombe l'onere di provare non solo che la controparte fosse stata a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della causa che ha provocato il danno, ma anche che egli, se informato di tale eventualità, si sarebbe astenuto dallo stipulare il contratto (di viaggio n.d.r.) o lo avrebbe concluso a condizioni diverse.








Decreto legislativo 111/95


Art. 9. Opuscolo informativo.


1. L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:
a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l'itinerario;
e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;
h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del 15 gennaio 1992, n. 50, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali.
2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.

cassaz._civ._2009_15798.pdf
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