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Sabato 02 ottobre 2010

L'amministratore di condominio, per costituirsi in giudizio o impugnare una sentenza sfavorevole ex art. 1131 c.c. deve assere autorizzato dall'assemblea

Le Sezioni Unite della Cassazione Civile nel risolvere un contrasto giurisprudenziale e dottrinale, sposando le tesi minoritarie, hanno stabilito che: "L'amministratore di condominio, in base al disposto dell'articolo 1131 c.c., commi 2 e 3, può anche costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione a tanto dell'assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione ovvero di impugnazione" Tale decisione, che contribuisce ad accrescere la confusione e i dubbi in una materia così ostica come quella del condominio, suscita più di una perplessità legata alla corretta interpretazione degli articoli 1130 e 1131 c.c., restringendo l'autonomia dell'amministratore quale rappresetante dei condomini.
Avv. Francesco AGOSTINO

cass_civ_s.u._2010__18332.pdf
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