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Venerdì 27 giugno 2008

L'art. 32 del D.L. 112 / 2008 modifica il decreto legislativo 21.11.2007 n° 231 e abroga le norme del D.L. 223/2006 convertito con L. 248/2006 che disciplinano anche la riscossione dei compensi da parte dei professionisti.

 

Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2008 n. 147 - Supplemento Ordinario n. 152




Art. 32. Strumenti di pagamento


1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole «euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 12.500»;


b) l'ultimo periodo del comma 10 è abrogato.


2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007.
3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate.


Norme richiamate. Le parti in neretto sono quelle modificate o abrogate


Decreto legislativo 21.11.2007 n° 231



    Art. 49. Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore


    1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, e' complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento puo' tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.


    2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.


    3. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 2 produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.


    4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilita'. Il cliente puo' richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.


    5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilita'.


    6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.


    7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilita'.


    8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro puo' essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilita'.


    9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilita', puo' chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.


    10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera e' dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullita', il codice fiscale del girante.


    11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonche' di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita' tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale.


    12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non puo' essere pari o superiore a 5.000 euro.


    13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.


    14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.


    15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., nonche' ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).


    16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte uno o piu' soggetti indicati all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d) alla lettera g).


    17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E' altresi' fatta salva la possibilita' di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.


    18. E' vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attivita' di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attivita' finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).


    19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attivita' di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonche' di agenti in attivita' finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, e' consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruita' dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.


    20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 aprile 2008.



Art. 66. Disposizioni transitorie e finali




  1. Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente decreto.


    2. Le disposizioni di cui agli articoli 37, comma 7, 38, comma 7, e 39, comma 4, sono emanate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


    3. La trasmissione delle informazioni e dei dati di cui agli articoli 45, comma 4, e 60, comma 7, avviene per via telematica entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


    4. La definizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera r), e' modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.


    5. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, d'intesa con la Banca d'Italia, puo' individuare ulteriori mezzi di pagamento ritenuti idonei a essere utilizzati a scopo di riciclaggio, oltre a quelli indicati all'articolo 1, comma 2, lettera i), nonche' stabilire limiti per l'utilizzo degli stessi.


    6. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua ulteriori persone fisiche ai fini della definizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p).


    7. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' con proprio decreto modificare i limiti di importo stabiliti dall'articolo 49.


    8. All'articolo 22-bis, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: "g-bis) antiriciclaggio.".


    9. L'intermediario finanziario di cui all'articolo 11, comma 1, lettera o), adempie a quanto previsto dall'articolo 37 a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo e secondo le modalita' e i termini ivi previsti.





    Decreto Legge del 4.7.2006 n° 223 convertito con L. 4.8.2006 n° 248


    art.12. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o piu' conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attivita' e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalita' di pagamento bancario o postale nonche' mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.».



"12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2008. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2007 il limite e' stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite e' stabilito in 500 euro";