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Domenica 22 marzo 2009

Sulla responsabilità del funzionario in violazione delle regole contabili relative alla gestione degli enti locali

 

Con una recentissima pronuncia, la Cassazione ha interpretato in maniera estensiva, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, la norma di cui all'originario art. 23 del D.L. n° 66 del 1989 oggi trasfuso, a seguito di diverse modifiche legislative, nell'art. 191 del Decreto legislativo n° 267 del 2000 (che di seguito si riporta). Infatti con la pronuncia in questione la Suprema Corte ha stabilito che l'espressione contenuta nella citata disposizione normativa e che fa riferimento a “beni e servizi” non esclude fattispecie diverse e che la responsabilità di cui trattasi e le relative sanzioni non possono risultare ancorate semplicemente alla qualifica ufficialmente attribuita al soggetto, ma debbono essere riferite al livello di mansioni concretamente assegnato al soggetto medesimo ed alle funzioni effettivamente svolte da quest'ultimo nell'ambito dell'organizzazione interna dell'Ente. (Avv. Francesco AGOSTINO)


  Articolo 191        Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese.


1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e ), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.
5. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all'art. 193, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi

cass._civ._2009_4020.pdf
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