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Sabato 19 dicembre 2009

L'AVVISO BONARIO PRIVO DELLA DICITURA AVVISO DI ACCERTAMENTO O AVVISO DI LIQUIDAZIONE E' AUTONOMAMENTE IMPUGNABILE AI SENSI DELL'ART. 19 D. LEGSL 546/92

 

Uniformandosi all'orientamento indicato dalle S.U. della Suprema Corte (Sent. n° 16293/2007), la Cassazione con la sentenza del 09.12.2009 n° 25699, accoglie le ragioni dell'Agenzia dell'Entrate, statuendo che anche l'avviso bonario costituisce atto “qualificabile come avviso di accertamento o di liquidazione” essendo sufficiente che tale avviso contenga la comunicazione al contribuente relativa ad una pretesa tributaria ormai definita, anche se tale avviso non si concluda con “una formale intimazione di pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva”. Dunque anche se nell'atto notificato dall'amministrazione non risulta la dicitura “avviso di accertamento” o “avviso di liquidazione”, ma ricorrono gli elementi di cui sopra, l'atto è autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 D.Lgsl. n° 546/92 . Nel caso in cui nell'avviso bonario non dovessero essere indicati i termini per impugnare e l'autorità Giudiziaria competente a cui rivolgersi, ciò può solo comportare un vizio dell'atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile. Deriva da ciò che il contribuente non potrà impugnare la cartella esattoriale (se non per vizi propri della stessa) notificata successivamente all'avviso bonario, quando non si sia formalmente opposto a quest'ultimo.


(Avv. Francesco AGOSTINO)




Decreto legislativo n° 546 del 1992


Art. 19. Atti impugnabili e oggetto del ricorso.


1. Il ricorso può essere proposto avverso:
a) l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora;
e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni (1);
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni (1);
f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 3;
g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.
2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20.
3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
(1) Lettera aggiunta dal comma 26-quinquies dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

cass_civ_25699_09.pdf
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