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Sabato 27 dicembre 2008
SULLA VALIDITA' DELLA NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE AGLI EREDI
Con la sentenza n° 28945 del 2008 la Cassazione, confermando l'orientamento giurisprudenziale (Sentenze n. 16699 del 08/08/2005, n. 10659 del 2003, n. 13504 del 2003) ha ribadito che: l'avviso di accertamento intestato al contribuente deceduto è validamente notificato al suo domicilio fiscale tutte le volte in cui gli eredi non abbiano dato comunicazione all'ufficio, ai sensi dell'art. 65, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, delle proprie generalità e del proprio domicilio fiscale, ovvero tutte le volte in cui, pur in mancanza di tale comunicazione, l'ufficio sia comunque a conoscenza della circostanza della morte del contribuente (nel qual caso la notifica è efficacemente effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi stessi nell'ultimo domicilio del defunto). Ove, invece, l'ufficio non sia a conoscenza del decesso, non è configurabile la giuridica possibilità di osservare la formalità della notifica impersonale prevista dalla legge.
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