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Venerdì 03 settembre 2010

Non serve l'unanimità assembleare per modificare le tabelle millesimali del condominio.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.18477 del 09/08/2010, hanno stabilito che: Le tabelle millesimali non devono essere approvate con il consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui al secondo comma dell’art. 1136 c.c.
Tale decisione, assolutamente innovativa rispetto all'orientamento giurisprudenziale in materia, benchè emanata dalle Sezioni Unite della Cassazione, susciterà indubbiamente molte discussioni.
Dunque, non è più richiesta l'unanimità dei consensi in seno all'assemblea condominiale per apportare modifiche alle tabelle millesimali, mentre sarà sufficiente la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art. 1136 c.c. che così recita: "Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio". Alla base di tale rivoluzionaria decisione vi è anche la considerazione che la tabella millesimale non riguarda il valore dalla proprietà, ma gli obblighi relativi alle spese condominiali.
Avv. Francesco AGOSTINO

cass._civ._2010__18477.pdf
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